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Economia
55 minuti fa
Mercati di capitali, Commercialisti: modificare la norma sulla responsabilità del collegio sindacale
(Teleborsa) - Apprezzamento per la revisione organica del Testo unico della Finanza (TUF), ma anche alcune proposte migliorative e richieste di modifica del testo, a cominciare da quelle relative al regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale. Le ha avanzate oggi il Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso di un’audizione parlamentare presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze di Camera e Senato sullo Schema di decreto legislativo per l’attuazione della delega per la riforma organica dei mercati dei capitali. La delegazione dei commercialisti, composta del Vicepresidente nazionale Antonio Repaci, dal Consigliere nazionale David Moro e dalla coordinatrice dell’area giuridica della Fondazione nazionale della categoria Cristina Bauco, ha espresso un giudizio favorevole sulla revisione del TUF "che, con l’obiettivo di salvaguardare e favorire il mercato dei capitali italiano e partendo dal presupposto che le regole devono essere funzionali al mercato in quanto la presenza di vincoli normativi stringenti ha fino ad oggi ingessato il sistema, allinea la normativa nazionale a quella europea attraverso l’adozione di regole più flessibili e interventi organici di semplificazione". Quanto alle modifiche apportate al sistema di governance tratteggiato nell’art. 6 dello schema del decreto legislativo con riguardo alla disciplina degli emittenti, i commercialisti hanno però affermato di non condividere la previsione dello schema di decreto legislativo sul regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società quotate nella quale si deroga al regime di responsabilità di cui all’art. 2407 del codice civile. "Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale – hanno affermato – deve connotarsi per uniformità di regole e di principi posti alla base del funzionamento e delle responsabilità degli organi in tutte le società, a prescindere dall’accesso alla quotazione o meno". "A tutela dei soci investitori e del pubblico risparmio, tuttavia, il sistema declinato nell’art. 2407 c.c. – hanno spiegato - potrebbe essere rimeditato prevedendo dei criteri di quantificazione del danno differenti da quelli ipotizzati per le responsabilità dei sindaci di società non quotate. In questa prospettiva, tenuto conto delle funzioni attribuite ai sindaci, la responsabilità risarcitoria dei sindaci potrebbe essere limitata a multipli dei compensi determinati dall’assemblea più elevati rispetto a quelli attualmente previsti dal vigente art. 2407, comma 2, c.c., così da scongiurare, per un verso, possibili sottovalutazioni dei rischi assunti nello svolgimento di tali importanti incarichi, e di favorire, per altro verso, l’accettazione di questi incarichi da parte di professionisti altamente qualificati che non restino intimoriti dall’esposizione risarcitoria con tutti i propri beni, avendo il legislatore individuato un criterio certo e determinabile quale è il multiplo del compenso deliberato dall’assemblea all’atto della nomina". "Condivisibili" le previsioni contenute nell’art. 148 TUF dello schema di decreto legislativo sull’accertamento della causa di decadenza, attribuita all’organo competente a nominare all’organo (e non più al consiglio di amministrazione come è previsto nella vigente normativa), mentre "necessitano di maggiore ponderazione le nuove disposizioni introdotte con riguardo alla comunicazione a Consob delle irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza, apparendo oggi l’ambito di applicazione della disposizione esteso anche a irregolarità nella gestione meramente potenziali". La categoria professionale si è espressa anche sull’informazione consiliare per i sindaci di società non quotate. "Pur trattandosi di una disposizione per così dire trasversale a tutte le tipologie dei sistemi di amministrazione e controllo – hanno sostenuto i professionisti - si evidenzia come, con riferimento al sistema tradizionale di governance (che a oggi è quello più in uso nelle società quotate e non quotate) sarebbe opportuno precisare che le informazioni siano rese anche ai componenti del collegio sindacale, tenuto quest’ultimo a intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione adeguatamente informato, al pari degli amministratori non esecutivi". La proposta avanzata è quella di prevedere "che il presidente del Consiglio di amministrazione provveda affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e ai componenti del collegio sindacale così da consentire a quest’ultimo di partecipare alle adunanze del consiglio adeguatamente informato". Sempre in tema di prerogative del collegio sindacale, una possibile modifica potrebbe riguardare, secondo i commercialisti, "la messa a disposizione del collegio sindacale da parte della società di un apposito budget a tutela dell’autonomia dell’operato dell’organo di controllo. In questa prospettiva, si potrebbe integrare l’art. 2403-bis, secondo comma, c.c. prevedendo che la società può mettere a disposizione del collegio sindacale risorse finanziarie, in presenza di situazioni in cui sia opportuno l’intervento di supporti esterni". Sulla disciplina del sistema monistico, poi, la categoria ha proposto di integrare l’art. 2409-octiesdecies dello schema di decreto legislativo e più precisamente il secondo comma, specificando, con riferimento alla nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione, che lo statuto preveda requisiti di professionalità conformi a quelli individuati nell’art. 2397 del Codice civile".
Fonte: Teleborsa