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18 minuti fa

MAIRE, Tecnimont: Tribunale di Londra conferma legittimità della sospensione contratti con la russa EuroChem

(Teleborsa) - In relazione alla controversia di lunga data tra Tecnimont e la sua controllata e il produttore russo di fertilizzanti EuroChem (che rimane di proprietà e sotto il controllo dell'oligarca russo Andrei Melnichenko), richiamata nei comunicati del 28 novembre 2025 e il 22 dicembre 2025, MAIRE rende noto che, il 28 agosto scorso, il Tribunale Arbitrale di Londra ha emesso un Lodo Parziale Finale (Lodo di Fase 1) accogliendo la legittimità della sospensione dei Contratti K2 stipulati nel 2020 tra Tecnimont e la sua controllata ed EuroChem per la costruzione dell'impianto di fertilizzanti Kingisepp 2 (K2), in ragione delle sanzioni occidentali nei confronti della Russia e dell'economia russa conseguenti all'invasione dell’Ucraina da parte della Russia.Con il Lodo di Fase 1, il Tribunale Arbitrale ha anche accertato che 1) EuroChem ha illegittimamente risolto i Contratti K2, 2) non sussisteva alcuna base giuridica affinché EuroChem escutesse le garanzie a prima richiesta emesse da Société Générale e ING a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni delle società facenti capo a MAIRE ai sensi dei Contratti K2, 3) EuroChem è tenuta a corrispondere a Tecnimont e alla sua controllata un importo di circa Euro 260 milioni; tali importi sono relativi ai costi già sostenuti da Tecnimont e dalla sua controllata per l'esecuzione del progetto; e 4) le domande riconvenzionali per Euro 1,6 miliardi che EuroChem aveva formulato nell'arbitrato sulla base della asserita risoluzione dei Contratti K2 per inadempimento di Tecnimont e della sua controllata sono infondate.Il Lodo di Fase 1 è definitivo e vincolante per le parti, avendo il Tribunale Arbitrale confermato di essere l'unico organo giudicante dotato di competenza giurisdizionale a decidere le controversie derivanti da, o connesse ai, Contratti K2.Ne consegue che qualsiasi decisione o sentenza asseritamente emessa dai tribunali russi o da altri giudici statali in relazione ai Contratti K2 (procedimenti instaurati da EuroChem in mala fede) costituisce una violazione dell’accordo arbitrale e, pertanto, non può essere riconosciuta né eseguita, coerentemente con la Convenzione di New York del 1958 sul Riconoscimento e l'Esecuzione delle Sentenze Arbitrali Straniere in oltre 170 Stati contraenti, inclusi quelli della CSI (compresa la Russia) e i Paesi BRICS.L'arbitrato entrerà ora nella Fase 2, nel corso della quale il Tribunale Arbitrale dovrà pronunciarsi sulle richieste di Tecnimont e di qualsiasi sua controllata volte a ottenere un'ingiunzione permanente nei confronti di EuroChem, confermando le precedenti misure cautelari con le quali il Tribunale Arbitrale aveva ordinato a EuroChem di ritirare i procedimenti russi instaurati in violazione degli accordi arbitrali. Nella Fase 2, il Tribunale Arbitrale dovrà altresì pronunciarsi sulle richieste di Tecnimont e di qualsiasi sua controllata relative al rimborso delle spese legali, nonché di tutti gli altri costi e danni subiti in conseguenza di tali condotte illecite. Una decisione relativa alla Fase 2 è attesa nel primo semestre del 2027.MAIRE e le società controllate del Gruppo continueranno a difendere, far valere e perseguire i propri diritti, nonché quelli del proprio management, nei confronti di EuroChem, nel rispetto dei principi fondamentali del giusto processo e del diritto internazionale.
Fonte: Teleborsa