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48 minuti fa
Ferretti, Tribunale Bologna rigetta integralmente ricorso cautelare di KKCG Maritime
(Teleborsa) - Ferretti ha accolto con soddisfazione la decisione del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa, che ha rigettato integralmente le richieste cautelari avanzate da KKCG Maritime, nell’ambito del procedimento di impugnazione delle deliberazioni adottate dall’Assemblea degli Azionisti di Ferretti del 14 maggio 2026.Lo si legge in un comunicato della società che aggiunge che in questo modo il tribunale riconosce "la fondatezza delle argomentazioni giuridiche sostenute dalla Società. Il procedimento di merito relativo all’impugnazione delle deliberazioni assembleari resta pendente".Alla luce di tale decisione, Ferretti conferma che gli "organi sociali regolarmente nominati restano pienamente operativi e continuano a esercitare le rispettive funzioni, responsabilità e prerogative"."Il Cda e il management - si legge ancora - rimangono fermamente concentrati sull’esecuzione del piano industriale della Società, sul rafforzamento della sua posizione competitiva, sull’offerta di prodotti e servizi di eccellenza ai propri clienti in tutto il mondo e sulla creazione di valore sostenibile nel lungo periodo per tutti gli azionisti".Il ricorso era volto a ottenere l’immediata sospensione dell’efficacia di alcune deliberazioni assembleari fondamentali, riguardanti la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la nomina dei suoi membri e del Presidente, nonché la nomina dei componenti del Collegio Sindacale. KKCG Maritime aveva inoltre richiesto un nuovo conteggio dei voti espressi in Assemblea, con l’esclusione di quelli esercitati da Ferretti International Holding (FIH)." Le misure richieste - precisa Ferretti - avrebbero potuto incidere direttamente sulla composizione degli organi sociali della Società, incluso il Consiglio di Amministrazione nominato il 14 maggio 2026, e, di conseguenza, sull’assetto di governo societario e sulla leadership del Gruppo Ferretti".Il Tribunale ha rigettato tutte le richieste cautelari, ritenendo insussistente il necessario requisito del fumus boni iuris con riferimento a tutti i motivi di invalidità sollevati da KKCG Maritime.In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la costituzione, nel 2016, della Ferretti Security Division (FSD), le cui attività hanno oggi carattere residuale, non avesse determinato alcun obbligo di notifica, ai sensi della normativa italiana in materia di Golden Power, relativamente alla partecipazione già detenuta da FIH. Di conseguenza, il Tribunale ha escluso la sussistenza del presupposto su cui si fondava la pretesa sospensione dei diritti di voto di FIH.Il Tribunale ha inoltre ritenuto, nell’ambito del procedimento cautelare, infondate le contestazioni relative alla presunta esistenza di patti parasociali non dichiarati e al preteso esercizio abusivo dei diritti di voto da parte di FIH.
Fonte: Teleborsa